Società
Italiana di Sociologia
REGOLAMENTO
PER ISCRIZIONE REPERTORIO PROFESSIONALE
Art.1
Istituzione del Repertorio dei Sociologi Professionali
E’
istituito il Repertorio dei Sociologi Professionali (d’ora in poi
Repertorio), tenuto dalla Società Italiana di Sociologia (SoIS
secondo il presente Regolamento).
Art.2
Riconoscimento della competenza professionale
L’iscrizione
al Repertorio attesta
la competenza professionale del socio SoIS (d’ora in poi Socio) nel
contesto e nel campo in cui questi opera, ovvero la concreta ed
effettiva applicazione, in situazioni specifiche e attraverso la
capacità di giudizio propria del professionista, delle conoscenze
nel campo della sociologia e delle sue specializzazioni, acquisite
sia attraverso attività di formazione ed aggiornamento documentate,
sia nel corso dell’esercizio professionale.
La
competenza professionale dell’aspirante è verificata dalla
Commissione dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di
ammissione, attraverso l’esame del curriculum professionale, della
documentazione presentata e di eventuale colloquio, finalizzato alla
verifica di quanto dichiarato.
Art.3
Requisiti per l’iscrizione al Repertorio
Possono
presentare domanda di iscrizione al Repertorio i soci in
possesso dei requisiti di base previsti dallo Statuto e del
Regolamento e
regolarmente iscritti alla SoIS da almeno un anno, con un’adeguata
esperienza professionale, ovvero con una formazione riconosciuta
dalla SoIS, della durata non inferiore alle 150 ore.
Art.4 Modalità di iscrizione al Repertorio
La
domanda di iscrizione, sottoscritta dal Socio, deve contenere le
generalità dell’interessato, una dichiarazione di assenza di
incompatibilità e di accettazione del codice deontologico. Essa deve
essere corredata da:
- l’attestazione della regolarità dell’iscrizione alla SoIS e dell’avvenuto versamento delle quote previste per la gestione del Repertorio.
- un curriculum contenente l’elenco delle esperienze di formazione ed aggiornamento delle attività professionali, scientifiche e didattiche svolte
- un rapporto di competenza professionale redatto secondo i criteri indicati dal comma successivo; il rapporto di competenza professionale deve contenere:
- una descrizione dei contenuti delle esperienze professionali e degli eventuali tirocini svolti
- la descrizione del ruolo ricoperto, ovvero delle attività principali dal punto di vista della produzione del reddito svolte nei periodi citati
- una relazione dalla quale emerga prova della consapevolezza del candidato rispetto ai principi professionali e alle loro modalità di applicazione che giustificano, ovvero fondano, il richiamo professionale alla sociologia.
Art.5
Modalità di rinnovo
La
domanda di rinnovo sottoscritta dal socio deve contenere:
- le dichiarazioni di cui all’art. 4;
- un rapporto di competenza professionale;
- una dichiarazione di svolgere attività sociologica, con una descrizione del ruolo ricoperto;
- una dichiarazione relativa alla formazione riconosciuta dalla SoIS di almeno 150 ore, acquisita negli ultimi 3 anni.
Art.6
Modalità di valutazione dei requisiti
Per
“titolo di studio universitario” si intende un diploma di laurea,
o titolo equivalente, rilasciato da un’ Università di un Paese
dell’Unione Europea, la cui denominazione riguardi esplicitamente
la sociologia, le scienze sociale o le discipline politico-sociali o
economico-sociali.
Il
curriculum formativo deve comprendere le principali specializzazioni
sociologiche e/o della ricerca sociale e possono includere l’apporto
di altre discipline affini alla sociologia.
Per
“formazione permanente”si intende l’attestazione di una
formazione professionale riconosciuta dalla SoIS Società Italiana di
Sociologia, conseguita in un periodo non superiore ai 3 anni
precedenti la data della richiesta. Sono considerati equivalenti a
tale formazione un diploma o altro titolo universitario post-laurea
di durata almeno biennale, la cui denominazione riguardi
esplicitamente la sociologia e le sue specializzazioni.
Si
considera “esperienza professionale” ai fini del presente
Regolamento, ed in particolare dell’art. 4, l’attività
documentata, svolta presso strutture italiane o straniere, pubbliche
o private, con qualsiasi rapporto di lavoro o di prestazione
professionale, purché rientri nell’ambito dell’art. 2 (comma 1)
dello Statuto.
Art.7 Commissione per il Repertorio
Il
Consiglio Nazionale della Società Italiana di Sociologia (SoIS)
nomina una Commissione per l’esame e l’approvazione delle
domande di iscrizione al Repertorio; la Commissione è costituita da
cinque Soci iscritti al Repertorio da almeno tre anni, di particolare
competenza ed esperienza in campo professionale. L’incarico di
membro della Commissione è incompatibile con altri incarichi di
responsabilità (presidente nazionale e regionale, componente del
Collegio dei revisori e dei probiviri).
Ciascun
componente della Commissione dura in carica 3 anni e può essere
riconfermato solo per un secondo mandato consecutivo.
In
caso di dimissioni, revoca o altro impedimento di uno o più membri,
il Consiglio Nazionale della Società Italiana di Sociologia,
provvede a reintegrare la Commissione.
Art.8 Organizzazione della Commissione
La
Commissione nomina al suo interno il Presidente, che entra a far
parte di diritto del Consiglio direttivo nazionale e il Segretario.
Per
i membri della Commissione non è previsto alcun compenso, ma solo il
rimborso spese.
La
Commissione si riunisce almeno 2 volte all’anno, su convocazione
del suo Presidente e redige un verbale di ogni seduta.
La
Commissione delibera a maggioranza, con la presenza di almeno i 3/5
dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
La
Commissione ha anche il compito di monitorare la formazione
permanente e può essere affiancata da un Comitato scientifico.
Art.9 Valutazione delle domande
Entro
6 mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione provvede al suo
esame ed alla relativa deliberazione. La Commissione delibera a
maggioranza l’iscrizione al Repertorio del candidato, ovvero la
richiesta al candidato di fornire ulteriore documentazione, idonea a
comprovare i requisiti e/o la competenza professionale; ovvero la
richiesta al candidato di presentarsi al colloquio con la
Commissione; ovvero il rigetto motivato della domanda per l’assenza
dei requisiti e delle competenze richieste.
Qualora
le integrazioni richieste non pervengano alla Commissione nei termini
stabiliti, la domanda di iscrizione viene archiviata.
La
valutazione del rapporto di competenza professionale avviene sulla
base di tre criteri:
- la dimostrazione del possesso di buon livello di competenza professionale, sia a livello metodologico che dei risultati raggiunti;
- la dimostrazione del possesso di un’adeguata consapevolezza dei principi professionali e la capacità di applicare correttamente conoscenze sociologiche specifiche;
- la dimostrazione dei avvalersi del giudizio professionale nella pratica sociologica.
Le
domande inoltrate alla Commissione sono conservate, per un periodo
non superiore ai 5 anni, nell’archivio della SoIS, unitamente alla
documentazione presentata.
Art.10
Contenuto ed aggiornamento del Repertorio
Il
Repertorio, indica per ciascun iscritto, il cognome ed il nome, la
Sezione regionale di appartenenza il numero, dal quale risulta la
data di iscrizione. Il Repertorio viene tenuto aggiornato dal
Segretario della Commissione e periodicamente pubblicato; vengono
altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove iscrizioni, nel
rispetto della normativa vigente.
A
ciascun iscritto viene rilasciata idonea dichiarazione mediante un
“attestato di competenza”. L’iscritto al Repertorio può
indicare questa qualità nella propria attività professionale
utilizzando sia per esteso che in forma abbreviata il titolo di
“Sociologo Professionale iscritto nel Repertorio SoIS” (S.P.SoIS)
Art.11 Scadenza dal Repertorio
L’iscrizione
ha durata triennale. Viene cancellato dal Repertorio il socio che non
procede al rinnovo secondo le modalità e i tempi prescritti.
Art.12 Sospensione dal Repertorio
L’iscritto
può essere sospeso per motivi disciplinari e reintegrato d’ufficio,
venuti meno i motivi del provvedimento cautelativo senza alterare la
data di iscrizione al Repertorio.
Della
sospensione e della eventuale reintegrazione va informata la
Commissione e va data notizia all’interessato.
Art.13
Cancellazione dal Repertorio
La
cancellazione può avvenire su richiesta scritta da parte
dell’interessato. Tale richiesta non esime dal pagamento della
quota dell’anno in corso.
I
soci che hanno richiesto la cancellazione possono successivamente
chiedere una nuova iscrizione con la procedura ordinaria.
E’
cancellato d’ufficio dal Repertorio l’iscritto che abbia perso la
qualità di socio della SoIS.
Della
cancellazione, qualunque sia la causa, va informata la Commissione e
va data notizia all’interessato. Coloro che siano stati cancellati
d’ufficio, se riammessi alla SoIS, possono essere reintegrati nel
Repertorio con le procedure ordinarie.
Art.14
Ricorsi nei confronti della Commissione
Nei
confronti degli atti della Commissione è possibile ricorrere
attraverso:
- la presentazione di una richiesta motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro tre mesi;
- il ricorso al Collegio dei probiviri, salvo che per la cancellazione o sospensione dovuta a provvedimento disciplinare.
Nel
secondo caso, il Collegio dei probiviri trasmette il proprio parere
alla Commissione, che è tenuta a deliberare in maniera definitiva ed
insindacabile entro 3 mesi.
Approvato il 15 giugno 2013