Società
Italiana di Sociologia
C O D I C E D E O N T O L O G I C O P E R
L A P R O F E S S I O N E D I S O C I O L O G O
INTRODUZIONE
Art.1
Il
Codice Deontologico costituisce l'insieme dei principi e delle regole
che ogni sociologo deve osservare ed ai quali deve ispirarsi
nell'esercizio della sua professione; tali principi e tali regole
valgono per il sociologo in qualsiasi ambito e ruolo svolga le
attività specifiche della sua professione, si tratti di ricerca,
consulenza, comunicazione, progettazione, valutazione, insegnamento,
praticate in modo autonomo o all'interno di organizzazioni pubbliche
o private.
Il
complesso dei principi e delle regole del codice deontologico
costituisce indispensabile strumento per un controllo delle attività
svolte dai sociologi, fornendo una garanzia per tutti coloro che
rivolgono ai sociologi una domanda di conoscenza e di intervento per
assumere delle decisioni o per risolvere dei problemi.
COMPITI, DOVERI, RESPONSABILITÀ
Art.2
La
professione di sociologo si esplica sulla base dì una conoscenza
scientifica che utilizza metodi di indagine sistematici, analisi di
dati, formulazione dì teorie corroborate da prove empiriche riferite
all'agire dotato di senso degli individui e dei gruppi sociali.
La
professione di sociologo ha come scopo fondamentale quello di
accrescere negli individui considerati nei loro ruoli, nei gruppi
sociali considerati nelle loro tipologie, nelle organizzazioni
considerate nelle loro forme e funzioni, la consapevolezza della
situazione in cui operano, delle differenze che li caratterizzano,
degli effetti, intenzionali e non, del loro agire, delle conseguenze
che si possono determinare nella società.
In
quanto pratica sociale, la professione di sociologo si applica,
mediante la costruzione di conoscenze e la crescita di
autoconsapevolezza, alla soluzione di problemi connessi con il
funzionamento delle organizzazioni, con l'assunzione di decisioni,
con la predisposizione, la realizzazione e la valutazione di
programmi e di interventi. nei quali il sociologo interagisce con le
altre professioni sociali, oltre che con tutti gli attori che fanno
parte del contesto dell'intervento stesso.
Art.3
Compito
del sociologo è quello di produrre ed utilizzare, con competenza,
responsabilità, coscienza ed indipendenza di giudizio, conoscenze
fondate su teorie, metodi e tecniche propri dell'analisi sociologica,
nel rispetto delle persone coinvolte nel suo lavoro e dal suo lavoro,
senza soggiacere ad interessi o avvalersi di posizioni di potere a
vantaggio della sua attività professionale, ricercando, tramite il
carattere pubblico della sua attività, la maggiore obiettività
possibile nell'analisi della realtà sociale in tutti i suoi aspetti.
Art.4
Nelle
procedure di raccolta delle informazioni, il sociologo deve aver cura
di spiegare, con le modalità e nei tempi propri della strategia di
ricerca adottata, la sua identità professionale, così come la
natura e gli obiettivi della sua attività.
Art.5
Nell'esercizio
del suo ruolo professionale, il sociologo non deve violare il
principio della volontarietà nel fornire informazioni personali da
parte di singoli individui, di gruppi, di organizzazioni o
istituzioni, evitando che, per qualunque causa, si creino situazioni
dì obbligo o di manipolazione.
Art.6
E'
dovere del sociologo far sì che la raccolta, l'utilizzazione e la
divulgazione delle informazioni non rechino pregiudizio a coloro che
ne forniscono ed a coloro ai quali tali informazioni sono rivolte,
salvaguardando il diritto delle persone alla riservatezza e
all'anonimato.
A
questo scopo devono essere protetti gli archivi di informazioni ed i
dati raccolti sotto il vincolo del segreto o dell'anonimato.
Art.7
Il
sociologo rispetta i diritti, la dignità e il valore di tutte le
persone, si sforza di eliminare i pregiudizi e qualunque forma di
discriminazione basata su caratteristiche personali.
Il
sociologo, nelle attività inerenti il proprio lavoro, rispetta le
differenze ideologiche e i diritti degli altri ad avere valori,
attitudini e opinioni differenti.
Art.8
Qualora
per lo svolgimento del lavoro sia necessario l'apporto di altri
sociologi o di collaboratori, il sociologo ha il diritto-dovere che
essi siano qualificati e di sua fiducia: nei confronti dei
collaboratori egli ha il dovere del rispetto, della promozione
professionale, dell'equità nei compensi, del riconoscimento del loro
contributo nelle pubblicazioni.
Art.9
Il
sociologo è responsabile dei risultati del proprio lavoro e delle
modalità della loro divulgazione; nel rendere pubblici i suoi
risultati il sociologo indicherà le fonti, relative a studi e a
strumenti di ricerca, che ha utilizzato e le collaborazioni di cui ha
usufruito.
Art.10
Il
sociologo è tenuto a rispettare la riservatezza ed ha l'obbligo di
proteggere l'informazione riservata e le fonti di tale informazione.
Art.11
Il
sociologo deve essere a conoscenza dei limiti della riservatezza
derivanti da norme stabilite dalla legge ed è tenuto a metterne al
corrente coloro dai quali attinge informazioni confidenziali.
Deve
comunicare a coloro che forniscono informazioni riservate l'uso che
di esse si intende fare, di chiedere il consenso per l'utilizzo di
tecnologie elettroniche nella raccolta e per la diffusione dei dati,
prendendo ogni precauzione per garantire comunque la massima
riservatezza.
Art.12
Il
sociologo ha il dovere di contribuire allo sviluppo della professione
attraverso la ricerca scientifica, il miglioramento continuo del
proprio livello professionale attraverso corsi di formazione e
aggiornamento, l'insegnamento nelle sue diverse forme, l'esercizio
della libera critica nel quadro di una discussione pubblica, la
diffusione diretta, ove possibile, dei risultati raggiunti, la
denunzia delle manipolazioni che egli riscontri nella scelta,
nell'uso, nell'interpretazione di dati ed informazioni.
Nell'esercizio
dell'attività di insegnamento è dovere del sociologo presentare
agli studenti le diverse teorie e gli approcci propri della
disciplina, così come è suo dovere rendere chiare le implicazioni
deontologiche del lavoro del sociologo.
RAPPORTI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI
Art.13
Il
sociologo che presta la sua opera è tenuto ad osservare quanto
previsto nel codice deontologico e deve dare notizia delle norme che
regolano la sua professione.
Il
sociologo deve rifiutare attività che contrastino con le norme del
presente codice e con i doveri di indipendenza, riservatezza, tutela
della dignità delle persone.
Art.14
Nei
confronti dei committenti, pubblici o privati, il sociologo accetterà
gli incarichi che corrispondano alle sue competenze ed alle sue
possibilità di realizzarli senza venir meno ai suoi doveri di
oggettività, indipendenza, veridicità, rispetto per le persone
coinvolte nella sua attività.
Per
l'acquisizione degli incarichi professionali, il sociologo potrà
legittimamente avvalersi di forme di pubblicità consentite dalle
leggi vigenti, privilegiando però quelle che facciano leva sui
momenti di discussione scientifica pubblica del proprio lavoro,
quelle che si sviluppano all'interno dell'associazione professionale,
e, infine, quelle legate alla comunicazione tra persone o
organizzazioni che si siano avvalse del suo lavoro professionale.
Il
sociologo che abbia assunto un incarico professionale deve tener fede
agli impegni contrattuali, tutelando i legittimi interessi del
committente e la riservatezza sulle informazioni di cui verrà a
conoscenza.
Il
sociologo non deve accettare incarichi di lavoro finalizzati alla
costituzione o all'uso di sistemi di documentazione, se non vi siano
garanzie a tutela del cliente, dell'utente e del pubblico.
Per
lo svolgimento del suo incarico di lavoro il sociologo richiederà un
compenso equo, non subordinato ad altra condizione che alla
realizzazione del suo intervento professionale.
Art.15
I
rapporti di lavoro del sociologo con professionisti di altre
discipline devono essere improntati ai principi della cooperazione e
dell'integrazione disciplinare, senza perdere di vista le competenze
specifiche e l'autonomia professionale di ciascuno.
Art.16
Il
sociologo ha l'obbligo di rispettare la dignità personale e il
lavoro dei colleghi, esercitando liberamente la propria analisi
critica, valorizzando, ogni qualvolta gli sia possibile, le
competenze dei colleghi in campi specifici, diffondendo, se del caso
e senza violare impegni di riservatezza, informazioni e strumenti di
lavoro.
Art.17
Il
sociologo esprime valutazioni e giudizi professionali solo se basati
sulla conoscenza diretta o su dati affidabili.
Non
fa dichiarazioni ingannevoli e qualora venga a conoscenza di
dichiarazioni ingannevoli fatte da altri prende le iniziative
necessarie per contestarle.
Art.18
Il
sociologo che è chiamato, nell'espletamento della professione, a
valutare o a selezionare colleghi o altre figure professionali deve
esprimere il suo giudizio in modo obiettivo attenendosi
esclusivamente a criteri di qualificazione, competenza e
preparazione.
Art.19
Il
sociologo provvede al tirocinio e alla supervisione dei suoi
studenti, funzionari o impiegati e prende le misure adeguate affinché
tali persone svolgano il loro servizio in modo responsabile,
competente, eticamente ineccepibile.
Esso
delega ai suoi studenti, collaboratori, o impiegati solo quelle
responsabilità che tali persone possono ragionevolmente portare a
termine in modo competente, in base alla loro educazione, esercizio,
ed esperienza, sia in modo indipendente sia con l'ausilio necessario.
Art.20
Il
sociologo non utilizza le persone di cui ha il controllo a proprio
vantaggio personale, economico o professionale e tiene nei loro
confronti un atteggiamento rispettoso.
IL CONSIGLIO DI DEONTOLOGIA
Art.21
Il
Consiglio di Deontologia, composto dal Collegio dei Probiviri, ha il
compito di approfondire particolari situazioni che possano
verificarsi nell'esercizio della professione avvalendosi anche delle
competenze di altri professionisti esperti in campi che abbiano
rilevanza per la professione del sociologo.
Il
Consiglio di Deontologia esamina altresì segnalazioni o reclami che
vengano sollevati da colleghi o da altri soggetti in merito a
problemi di correttezza deontologica, provvedendo all'applicazione
del codice medesimo a casi specifici.
DOVERI
VERSO LA SoIS
Art.22
I
soci sono tenuti ad agire nel rispetto dello Statuto e dei
Regolamenti attuativi della SoIS, nonché delle deliberazioni dettate
dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I
soci devono tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare
o compromettere l’immagine della SoIS e di coloro che la
rappresentano.
I
soci sono liberi di esprimere le proprie opinioni anche se in
contrasto con quelle degli organi della SoIS, senza denigrare il loro
operato, con annunci, lettere, dichiarazioni o in qualsiasi altra
forma che possa screditare l’immagine della SoIS e dei suoi
rappresentanti.
Art.
23
Il
sociologo all’atto dell’iscrizione o della richiesta di
inserimento nel Repertorio deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità che nei suoi confronti non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale
In
caso di sopravvenute condanne dopo l’ammissione alla SoIS il socio
è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Consigliuo
Direttivo Nazionale, che riferirà al Cosiglio di deontologia, per
gli opportuni provvedimenti.
(si
precisa che il sociologo non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero ancora
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna)
DISPOSIZIONI FINALI
Art.24
I
presenti articoli costituiscono l’integrazione delle norme
legislative e regolamentari, disciplinanti la professione del
sociologo.
Devono
essere osservati scrupolosamente e in perfetta buona fede dagli
iscritti, sotto comminatoria di provvedimenti disciplinari che
potranno essere presi, secondo la gravità delle infrazioni, abusi e
atti comunque lesivi dell'Etica Professionale.
A
tale scopo il Consiglio di Deontologia provvede ai sensi di legge e
in base alle norme dell'Ordinamento della Professione di sociologo.
Art.25
Il
presente Codice Deontologico ha valore nei confronti di tutti gli
iscritti e verrà adeguato alle leggi vigenti.
L'Associazione
si adopererà affinché il Codice Deontologico costituisca garanzia,
orientamento e vincolo nello svolgimento della professione di
sociologo.
Approvato
in data 15 giugno 2013
Scarica modulo "accettazione del codice deontologico" , da inviare alla seguente mail: segreteria.nazionale@societaitalianasociologia.it