Codice deontologico

Società Italiana di Sociologia
 

C O D I C E    D E O N T O L O G I C O  P E R   

L A   P R O F E S S I O N E   D I   S O C I O L O G O


INTRODUZIONE
Art.1
Il Codice Deontologico costituisce l'insieme dei principi e delle regole che ogni sociologo deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione; tali principi e tali regole valgono per il sociologo in qualsiasi ambito e ruolo svolga le attività specifiche della sua professione, si tratti di ricerca, consulenza, comunicazione, progettazione, valutazione, insegnamento, praticate in modo autonomo o all'interno di organizzazioni pubbliche o private.
Il complesso dei principi e delle regole del codice deontologico costituisce indispensabile strumento per un controllo delle attività svolte dai sociologi, fornendo una garanzia per tutti coloro che rivolgono ai sociologi una domanda di conoscenza e di intervento per assumere delle decisioni o per risolvere dei problemi.

COMPITI, DOVERI, RESPONSABILITÀ

Art.2
La professione di sociologo si esplica sulla base dì una conoscenza scientifica che utilizza metodi di indagine sistematici, analisi di dati, formulazione dì teorie corroborate da prove empiriche riferite all'agire dotato di senso degli individui e dei gruppi sociali.
La professione di sociologo ha come scopo fondamentale quello di accrescere negli individui considerati nei loro ruoli, nei gruppi sociali considerati nelle loro tipologie, nelle organizzazioni considerate nelle loro forme e funzioni, la consapevolezza della situazione in cui operano, delle differenze che li caratterizzano, degli effetti, intenzionali e non, del loro agire, delle conseguenze che si possono determinare nella società.
In quanto pratica sociale, la professione di sociologo si applica, mediante la costruzione di conoscenze e la crescita di autoconsapevolezza, alla soluzione di problemi connessi con il funzionamento delle organizzazioni, con l'assunzione di decisioni, con la predisposizione, la realizzazione e la valutazione di programmi e di interventi. nei quali il sociologo interagisce con le altre professioni sociali, oltre che con tutti gli attori che fanno parte del contesto dell'intervento stesso.
Art.3
Compito del sociologo è quello di produrre ed utilizzare, con competenza, responsabilità, coscienza ed indipendenza di giudizio, conoscenze fondate su teorie, metodi e tecniche propri dell'analisi sociologica, nel rispetto delle persone coinvolte nel suo lavoro e dal suo lavoro, senza soggiacere ad interessi o avvalersi di posizioni di potere a vantaggio della sua attività professionale, ricercando, tramite il carattere pubblico della sua attività, la maggiore obiettività possibile nell'analisi della realtà sociale in tutti i suoi aspetti.
Art.4
Nelle procedure di raccolta delle informazioni, il sociologo deve aver cura di spiegare, con le modalità e nei tempi propri della strategia di ricerca adottata, la sua identità professionale, così come la natura e gli obiettivi della sua attività.
Art.5
Nell'esercizio del suo ruolo professionale, il sociologo non deve violare il principio della volontarietà nel fornire informazioni personali da parte di singoli individui, di gruppi, di organizzazioni o istituzioni, evitando che, per qualunque causa, si creino situazioni dì obbligo o di manipolazione.
 
Art.6
E' dovere del sociologo far sì che la raccolta, l'utilizzazione e la divulgazione delle informazioni non rechino pregiudizio a coloro che ne forniscono ed a coloro ai quali tali informazioni sono rivolte, salvaguardando il diritto delle persone alla riservatezza e all'anonimato.
A questo scopo devono essere protetti gli archivi di informazioni ed i dati raccolti sotto il vincolo del segreto o dell'anonimato.
Art.7
Il sociologo rispetta i diritti, la dignità e il valore di tutte le persone, si sforza di eliminare i pregiudizi e qualunque forma di discriminazione basata su caratteristiche personali.
Il sociologo, nelle attività inerenti il proprio lavoro, rispetta le differenze ideologiche e i diritti degli altri ad avere valori, attitudini e opinioni differenti.
Art.8
Qualora per lo svolgimento del lavoro sia necessario l'apporto di altri sociologi o di collaboratori, il sociologo ha il diritto-dovere che essi siano qualificati e di sua fiducia: nei confronti dei collaboratori egli ha il dovere del rispetto, della promozione professionale, dell'equità nei compensi, del riconoscimento del loro contributo nelle pubblicazioni.
Art.9
Il sociologo è responsabile dei risultati del proprio lavoro e delle modalità della loro divulgazione; nel rendere pubblici i suoi risultati il sociologo indicherà le fonti, relative a studi e a strumenti di ricerca, che ha utilizzato e le collaborazioni di cui ha usufruito.
Art.10
Il sociologo è tenuto a rispettare la riservatezza ed ha l'obbligo di proteggere l'informazione riservata e le fonti di tale informazione.
Art.11
Il sociologo deve essere a conoscenza dei limiti della riservatezza derivanti da norme stabilite dalla legge ed è tenuto a metterne al corrente coloro dai quali attinge informazioni confidenziali.
Deve comunicare a coloro che forniscono informazioni riservate l'uso che di esse si intende fare, di chiedere il consenso per l'utilizzo di tecnologie elettroniche nella raccolta e per la diffusione dei dati, prendendo ogni precauzione per garantire comunque la massima riservatezza.
Art.12
Il sociologo ha il dovere di contribuire allo sviluppo della professione attraverso la ricerca scientifica, il miglioramento continuo del proprio livello professionale attraverso corsi di formazione e aggiornamento, l'insegnamento nelle sue diverse forme, l'esercizio della libera critica nel quadro di una discussione pubblica, la diffusione diretta, ove possibile, dei risultati raggiunti, la denunzia delle manipolazioni che egli riscontri nella scelta, nell'uso, nell'interpretazione di dati ed informazioni.
Nell'esercizio dell'attività di insegnamento è dovere del sociologo presentare agli studenti le diverse teorie e gli approcci propri della disciplina, così come è suo dovere rendere chiare le implicazioni deontologiche del lavoro del sociologo.

RAPPORTI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI

Art.13
Il sociologo che presta la sua opera è tenuto ad osservare quanto previsto nel codice deontologico e deve dare notizia delle norme che regolano la sua professione.
Il sociologo deve rifiutare attività che contrastino con le norme del presente codice e con i doveri di indipendenza, riservatezza, tutela della dignità delle persone.
 
Art.14
Nei confronti dei committenti, pubblici o privati, il sociologo accetterà gli incarichi che corrispondano alle sue competenze ed alle sue possibilità di realizzarli senza venir meno ai suoi doveri di oggettività, indipendenza, veridicità, rispetto per le persone coinvolte nella sua attività.
Per l'acquisizione degli incarichi professionali, il sociologo potrà legittimamente avvalersi di forme di pubblicità consentite dalle leggi vigenti, privilegiando però quelle che facciano leva sui momenti di discussione scientifica pubblica del proprio lavoro, quelle che si sviluppano all'interno dell'associazione professionale, e, infine, quelle legate alla comunicazione tra persone o organizzazioni che si siano avvalse del suo lavoro professionale.
Il sociologo che abbia assunto un incarico professionale deve tener fede agli impegni contrattuali, tutelando i legittimi interessi del committente e la riservatezza sulle informazioni di cui verrà a conoscenza.
Il sociologo non deve accettare incarichi di lavoro finalizzati alla costituzione o all'uso di sistemi di documentazione, se non vi siano garanzie a tutela del cliente, dell'utente e del pubblico.
Per lo svolgimento del suo incarico di lavoro il sociologo richiederà un compenso equo, non subordinato ad altra condizione che alla realizzazione del suo intervento professionale.
Art.15
I rapporti di lavoro del sociologo con professionisti di altre discipline devono essere improntati ai principi della cooperazione e dell'integrazione disciplinare, senza perdere di vista le competenze specifiche e l'autonomia professionale di ciascuno.
Art.16
Il sociologo ha l'obbligo di rispettare la dignità personale e il lavoro dei colleghi, esercitando liberamente la propria analisi critica, valorizzando, ogni qualvolta gli sia possibile, le competenze dei colleghi in campi specifici, diffondendo, se del caso e senza violare impegni di riservatezza, informazioni e strumenti di lavoro.
Art.17
Il sociologo esprime valutazioni e giudizi professionali solo se basati sulla conoscenza diretta o su dati affidabili.
Non fa dichiarazioni ingannevoli e qualora venga a conoscenza di dichiarazioni ingannevoli fatte da altri prende le iniziative necessarie per contestarle.
Art.18
Il sociologo che è chiamato, nell'espletamento della professione, a valutare o a selezionare colleghi o altre figure professionali deve esprimere il suo giudizio in modo obiettivo attenendosi esclusivamente a criteri di qualificazione, competenza e preparazione.
Art.19
Il sociologo provvede al tirocinio e alla supervisione dei suoi studenti, funzionari o impiegati e prende le misure adeguate affinché tali persone svolgano il loro servizio in modo responsabile, competente, eticamente ineccepibile.
Esso delega ai suoi studenti, collaboratori, o impiegati solo quelle responsabilità che tali persone possono ragionevolmente portare a termine in modo competente, in base alla loro educazione, esercizio, ed esperienza, sia in modo indipendente sia con l'ausilio necessario.
Art.20
Il sociologo non utilizza le persone di cui ha il controllo a proprio vantaggio personale, economico o professionale e tiene nei loro confronti un atteggiamento rispettoso.

IL CONSIGLIO DI DEONTOLOGIA

Art.21
Il Consiglio di Deontologia, composto dal Collegio dei Probiviri, ha il compito di approfondire particolari situazioni che possano verificarsi nell'esercizio della professione avvalendosi anche delle competenze di altri professionisti esperti in campi che abbiano rilevanza per la professione del sociologo.
Il Consiglio di Deontologia esamina altresì segnalazioni o reclami che vengano sollevati da colleghi o da altri soggetti in merito a problemi di correttezza deontologica, provvedendo all'applicazione del codice medesimo a casi specifici.
 
 

DOVERI VERSO LA SoIS
Art.22
I soci sono tenuti ad agire nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti attuativi della SoIS, nonché delle deliberazioni dettate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I soci devono tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l’immagine della SoIS e di coloro che la rappresentano.
I soci sono liberi di esprimere le proprie opinioni anche se in contrasto con quelle degli organi della SoIS, senza denigrare il loro operato, con annunci, lettere, dichiarazioni o in qualsiasi altra forma che possa screditare l’immagine della SoIS e dei suoi rappresentanti.
Art. 23
Il sociologo all’atto dell’iscrizione o della richiesta di inserimento nel Repertorio deve dichiarare, sotto la propria responsabilità che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
In caso di sopravvenute condanne dopo l’ammissione alla SoIS il socio è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Consigliuo Direttivo Nazionale, che riferirà al Cosiglio di deontologia, per gli opportuni provvedimenti.
(si precisa che il sociologo non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero ancora quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna)

DISPOSIZIONI FINALI

Art.24
I presenti articoli costituiscono l’integrazione delle norme legislative e regolamentari, disciplinanti la professione del sociologo.
Devono essere osservati scrupolosamente e in perfetta buona fede dagli iscritti, sotto comminatoria di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi, secondo la gravità delle infrazioni, abusi e atti comunque lesivi dell'Etica Professionale.
A tale scopo il Consiglio di Deontologia provvede ai sensi di legge e in base alle norme dell'Ordinamento della Professione di sociologo.
Art.25
Il presente Codice Deontologico ha valore nei confronti di tutti gli iscritti e verrà adeguato alle leggi vigenti.
L'Associazione si adopererà affinché il Codice Deontologico costituisca garanzia, orientamento e vincolo nello svolgimento della professione di sociologo.



Approvato in data 15 giugno 2013