LEGGE 14 GENNAIO 2013, N.4
Disposizioni
in materia di professioni non organizzate. (13G00021)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
promulga
la seguente legge:
Art.
1
Oggetto e definizioni
Oggetto e definizioni
1.
La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le
professioni non organizzate in ordini o collegi.
2.
Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in
ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e
dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.
3.
Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2
contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla
disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4.
L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia,
sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e
tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento
del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e
della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità
del professionista.
5.
La professione e' esercitata in forma individuale, in forma
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro
dipendente.
Art.
2
Associazioni professionali
Associazioni professionali
1.
Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale di natura
privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze
degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle
regole sulla concorrenza.
2.
Gli statuti e le clausole associative delle associazioni
professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli
assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati,
l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura
organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo
raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3.
Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche
iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un
codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano
sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le
sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice.
4.
Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente,
tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il
cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5.
Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni
professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6.
Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle
associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito
l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il
possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al
relativo albo professionale.
7.
L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo
e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con
assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali,
di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per
quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e'
pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito
internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate
al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente
legge.
Art.
3
Forme aggregative delle associazioni
Forme aggregative delle associazioni
1.
Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la
propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse
costituite come associazioni di natura privatistica.
2.
Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e
agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3.
Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione
delle attività professionali che rappresentano, nonché di
divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e
di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e
istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono
controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della
verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali
e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta
definiti dalle stesse associazioni.
Art.
4
Pubblicità delle associazioni professionali
Pubblicità delle associazioni professionali
1.
Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme
aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per
il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza,
veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad
utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale
marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2.
Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della
forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni
fornite nel sito web.
3.
Le singole associazioni professionali possono promuovere la
costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di
valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti
gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono
posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Art.
5
Contenuti degli elementi informativi
Contenuti degli elementi informativi
1.
Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le
modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei
seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa
identificazione delle attività professionali cui l'associazione si
riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari
delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare
riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali
oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di
procedere all'aggiornamento professionale costante e alla
predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo
assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di
lucro.
2.
Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di
garantire la conoscibilità e' esteso ai seguenti elementi: a) il
codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in
relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria
autonomia; b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; c) le
sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre
regioni; d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata
alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o
indiretta; e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di
qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il
settore di competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti,
tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo
sportello di cui all'art. 2, comma 4.
Art.
6
Autoregolamentazione volontaria
Autoregolamentazione volontaria
1.
La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la
qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le
professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione
degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.
2.
La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla
conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI
EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3.
I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività
e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla
normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che
disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività
professionale e ne assicurano la qualificazione.
4.
Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei
confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI
relativa alle attività professionali di cui all'art. 1.
Art.
7
Sistema di attestazione
Sistema di attestazione
1.
Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del
mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali
possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie
verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante
legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del
professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla
partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi
e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a
rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del
mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie
fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello
sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della
polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata
dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del
professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un
organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica
UNI.
2.
Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito
necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
Art.
8
Validità dell'attestazione
Validità dell'attestazione
1.
L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al
periodo per il quale il professionista risulta iscritto
all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad
ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La
scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.
2.
Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne
utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del
proprio numero di iscrizione all'associazione.
Art.
9
Certificazione di conformità a norme tecniche UNI
Certificazione di conformità a norme tecniche UNI
1.
Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme
aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della
normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali,
attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici
o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase
dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima
consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime
associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di
certificazione della conformità per i settori di competenza, nel
rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e
professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente
e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
2.
Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono
rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla
norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Art.
10
Vigilanza e sanzioni
Vigilanza e sanzioni
1.
Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza
sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2.
La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web
dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai
sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art.
11
Clausola di neutralità finanziaria
Clausola di neutralità finanziaria
1.
Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 14 gennaio 2013.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino